Alla Consulta la prelazione del Codice delle Comunicazioni

Con Ordinanza del 7 ottobre 2025 R.G.N 12397/2024 (.PDF), la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione, a diverso titolo, di un diritto reale o personale sui beni immobili, o porzioni di essi, destinati alla installazione e all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui al comma 1 – l’applicazione degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (e quindi un diritto di prelazione legale) anche quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia a oggetto la costituzione di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie.

La notizia è di particolare interesse sia perché accende la luce su un’ipotesi di prelazione legale che ogni tanto sfugge anche agli operatori, sia perché la prassi di costituire diritti di usufrutto o superficie proprio per evitare (o tentare di evitare) di rientrare nel perimetro della norma (“In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.”) è molto diffusa.

Su questo tema torneremo a breve per un approfondimento.

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