Indicatori di Anomalia Antiriciclaggio: le indicazioni del CNN per i notai
Il Consiglio Nazionale del Notariato, lo scorso 5 maggio (con lettera Prot. 0003373/2025, All. 1) ci ha comunicato che, nella seduta del 14 aprile u.s., ha approvato il documento di illustrazione della “Selezione degli Indicatori di Anomalia riferiti alla concreta attività svolta dai Notai”, sostitutivo del testo provvisorio della Regola tecnica già diramata il 15 dicembre 2023.
Com’è noto, gli Indicatori di anomalia elaborati dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) costituiscono uno strumento per “agevolare i destinatari nell’individuazione delle operazioni sospette“[1], ovvero di quelle operazioni che facciano sospettare il perseguimento di un’attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo e “non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta (omissis) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici“[2].
La selezione effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato in qualità di organismo di autoregolamentazione costituisce mero “strumento di indirizzo per i notai, da utilizzare alla luce dei principi espressi nel Provvedimento UIF e delle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio“[3] ed è sussumibile nel rango dei “criteri e metodologie per la valutazione dei rischi di riciclaggio” ex art. 15 del D.Lgs. n. 231/2007.
La differenza tra i suddetti criteri e metodologie (ex art. 15 D.Lgs. n. 231/2007) e le Regole Tecniche elaborate dal Consiglio Nazionale del Notariato come organismo di autoregolamentazione (ex art. 11 co. 2 D.Lgs. n. 231/2007)[4] è che le Regole Tecniche hanno rango di norme integrative di norme primarie, come chiarito dalla dottrina che se ne è occupata[5].
In ogni caso, senza troppo soffermarsi su questi spetti tecnici, va chiarito che non ci si potrà basare esclusivamente sugli indicatori di anomalia selezionati dal CNN, ma la selezione dovrà essere utilizzata solo come “strumento d’indirizzo” per meglio orientarsi nella lettura ed applicazione degli indicatori di anomalia elaborati dall’UIF nel loro complesso.
Conclusa questa premessa, va altresì chiarito che l’attuale selezione degli indicatori di anomalia è la stessa del 15 dicembre 2023, dunque non essendo di fatto cambiato nulla di significativo, ci si limiterà ad un breve inquadramento dei tratti salienti della selezione.
La seconda parte del secondo indicatore è, ad avviso di chi scrive, la più importante dell’intero elenco, perché consente di cogliere uno degli aspetti fondamentali dell’intera attività di adeguata verifica che compete ai notai in qualità di soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio.
Tale indicatore, utilizzando aggettivi che ricorrono frequentemente nel corpo del testo elaborato dall’UIF, fa riferimento a “operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente” e dunque fa precipuo riferimento al concetto di “coerenza logica”, basilare per tutta l’attività di adeguata verifica.
È, infatti, la coerenza logica del ragionamento svolto dal soggetto obbligato che deve assistere la sua valutazione in ordine alla necessità di approfondire ulteriormente o meno l’attività di adeguata verifica ed eventualmente di inoltrare una segnalazione di operazione sospetta; analogamente, sarà la coerenza logica del percorso argomentativo che le autorità inquirenti dovranno valutare nel comminare una sanzione.
Tanto chiarito, e guardando tutto attraverso la lente della coerenza logica, risulterà più chiaro che costituiranno indicatori di anomalia:
- la riluttanza a fornire informazioni dati ordinariamente richiesti (indicatore 1);
- la ricezione di informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti (indicatore 2 parte prima);
- comportamenti del cliente del tutto difformi da quelli comunemente tenuti in casi analoghi, o operatività inusuali, illogiche o incoerenti per caratteristiche o importi (indicatore 3);
- l’esistenza di assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi (indicatore 4);
- il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione, ovvero la notoria contiguità a soggetti sottoposti a simili misure (indicatore 5);
- la residenza, cittadinanza o sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (indicatore 6);
- la presenza di persona politicamente esposta, o ente di natura pubblica o con finalità pubbliche (indicatori 7 e 8);
- operatività che, per caratteristiche o importi, risulti non coerente con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 9);
- operatività che, per caratteristiche o importi, risulti inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell’attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità (indicatore 10);
- operatività economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto (indicatore 11);
- operatività frequente o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultino rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti (indicatore 12);
- operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto assets o altri beni di rilevante valore) che appaiano inusuali, non coerenti con l’attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 13);
- operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulti non coerente con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 20);
- operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 28);
- operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 29);
- operatività inerente a trust o altro strumento di protezione patrimoniale che, in relazione all’oggetto, alle caratteristiche e alle finalità, ovvero per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra quest’ultimi risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, o comunque tale da configurare un utilizzo distorto dello strumento (indicatore 30);
- operatività connessa con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di factoring o di cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalità dell’operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra quest’ultimi, risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 31);
- operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appaia riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica (indicatore 33).
Note
[1] Art. 3 co. 1 del Provvedimento recante gli indicatori di anomalia del direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 12 maggio 2023.
[2] Art. 4 co. 5 del Provvedimento recante gli indicatori di anomalia del direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 12 maggio 2023.
[3] Selezione degli Indicatori di Anomalia riferiti alla concreta attività svolta dai Notai approvata dal Consiglio Nazionale, nella seduta del 14 aprile u.s., pag. 2.
[4] Art. 11 co. 2 D.Lgs. n. 231/2007: “Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività (omissis)”.
[5] “Le Regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nella rete delle fonti del diritto”, Studio 1_2018 B del Consiglio Nazionale del Notariato, Approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 3 dicembre 2018, ove si legge che “Nel caso delle regole tecniche ed indicazioni vincolanti, previste dall’art. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2 del D.Lgs 90/2017, è proprio la legge primaria che prevede una delega, attribuendo a tali fonti il compito di completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio, mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile. Siamo quindi in presenza di una “gerarchia aggrovigliata”, nella quale l’organo inferiore (c.d. organismo di autoregolamentazione) che -secondo la logica gerarchica dovrebbe svolgere una funzione meramente passiva di recepimento- contribuisce, per espressa disposizione della norma primaria, insieme con l’organo superiore alla creazione della norma. In questo caso siamo dunque al cospetto di fonti normative integrative della norma primaria, non a norme regolamentari subordinate e neppure ad ipotesi di soft law”.
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