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Datio in solutum di un credito pregresso: niente registro all’atto dell’enunciazione del finanziamento verbale in un atto soggetto a registro se la dazione in pagamento definita nell’atto enunciante estingue il debito da finanziamento

  • 31/07/2025

Datio in solutum di un credito pregresso: niente registro all’atto dell’enunciazione del finanziamento verbale in un atto soggetto a registro se la dazione in pagamento definita nell’atto enunciante estingue il debito da finanziamento

 

Alcuni uffici territoriale dell’Agenzia delle Entrate applicano l’imposta di registro in misura proporzionale al contratto verbale di finanziamento soci, all’atto della relativa enunciazione in un successivo atto di compravendita a titolo di datio in solutum per il pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile. Questo modo di procedere, al rincorrere di determinati presupposti e in ipotesi di irrogazione delle sanzioni, oltre a porsi in contrasto con l’art.22 comma2, del TUR, assume rilievo anche agli effetti della tutela di affidamento del contribuente alla luce dell’indirizzo di prassi espresso al riguardo dalla Amministrazione finanziaria.

 

La registrazione d’ufficio e in caso di enunciazione

Il procedimento di registrazione d’ufficio è regolato dall’art.15. D.P.R n.131/1986 (TUR). Questo istituto rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria, secondo cui la formalità deve essere sempre richiesta dai soggetti obbligati o interessati all’atto, e viene impiegato per applicare l’imposta di registro su atti normalmente soggetti al tributo che tuttavia non sono stati presentati per scontare la relativa tassazione.

La ratio dell’istituto può quindi rintracciarsi nell’esigenza di natura evidentemente antielusiva, di evitare che le scritture soggette all’imposta di registro vengano sottratte a tassazione