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Erede contro volontà: l’inventario incastra anche chi rinuncia

  • 25/09/2025

Erede contro volontà: l’inventario incastra anche chi rinuncia

Successioni
La giurisprudenza fa scattare la trasmissione entro tre mesi dall’apertura

A differenza di altri sistemi giuridici (tedesco, francese, belga, olandese e greco), il legislatore del Codice civile del 1942 ha consapevolmente abbandonato il principio della saisine di altri ordinamenti, in cui il passaggio diretto dei beni dal de cuius agli eredi si compie immediatamente al momento del decesso, senza bisogno di un atto di accettazione da parte dell’erede, salva una sua successiva ed eventuale rinunzia, e analogamente al legislatore spagnolo, portoghese e austriaco – ha optato per un sistema di acquisto ereditario che si eleva a regola generale solo all’acquisto dell’eredità attraverso una manifestazione di volontà di accettarla (articolo 459 Codice civile), mentre ha circoscritto le ipotesi di acquisto automatico di diritti successori al legato (articolo 649 c.c.), e alla devoluzione in favore dello Stato (articolo 586 c.c.), ipotesi, quest’ultima, che però presuppone la mancanza di altri successibili.

Certo, ai fini dell’acquisto della qualità di erede pure non può escludersi la rilevanza anche di una manifestazione tacita, quando l’erede (non solo la persona fisica ma anche una società) compia un comportamento concludente che sia incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità e che potrebbe compiere solo nella sua qualità di erede (articolo 476 c.c.): alienare beni ereditari o costituire su di essi diritti reali o personali, promuovere giudizi volti al recupero di beni ereditari, pagare debiti ereditari con denaro prelevato dall’asse ereditario, richiedere la voltura catastale di un immobile ereditario (mentre la sola presentazione di una denuncia di successione non sarebbe sufficiente a tal fine) e altri riferimenti individuati dalla giurisprudenza (fra i quali la stipulazione di un contratto preliminare di vendita di un bene ereditario: Cassazione, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9436).

E ci sono ulteriori ipotesi in cui si può diventare eredi senza saperlo: si parla di acquisto presunto dell’eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità tiene una condotta riprovevole (per esempio, sottrae od occulta beni ereditari), ovvero non mantiene i termini previsti (ad esempio, non rende tempestivamente la dichiarazione di inventario in caso di accettazione con beneficio di inventario). Si tratta di ipotesi di acquisto ereditario non derivante da manifestazione espressa o tacita ma piuttosto dalla legge (articoli 485, 487, 488 e 527 c.c.).

“I giudici hanno creato una fattispecie non disciplinata dal Codice che genera un’anomalia di sistema.”

Certo è che, in caso di redazione dell’inventario, «interna» ipotesi in cui il chiamato all’eredità vi sia obbligato, non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza la possibilità di considerare erede, con effetto retroattivo alla data dell’apertura della successione, il chiamato che abbia rinunciato all’eredità, dopo aver predisposto l’inventario, atteso che la rinunzia all’eredità – così come l’accettazione dell’eredità – ha effetto retroattivo (articolo 521 Codice civile) e quindi il chiamato perde tale qualità dal momento dell’apertura della successione. Non solo. Ma l’articolo 485 impone l’onere di tempestivo inventario al chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari e che non abbia ancora deciso se accettare l’eredità, mentre in caso di cui si tratta è stata già espressa chiaramente una decisione contraria. Falla del sistema o falla della giurisprudenza?