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La trascrizione di accettazione di eredità semplificata “a cascata”

  • 12/12/2025

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025) la LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 – Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) – che entrerà in vigore il 18/12/2025.

Tra le varie norme, di particolare interesse per la professione notarile si segnala l’art. 41 in tema di trascrizione dell’accettazione di eredità, che recita testualmente:

Art. 41 Accettazione di eredità

1. All’articolo 2648, terzo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trascrizione può essere  richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura  privata  con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485”.

La norma, come già riferito in questa rivista (Cfr. A. Torroni, “Acquisto ereditario ex art. 485 c.c. e continuità delle trascrizioni: la sentenza del Tribunale di Venezia e la riforma dell’art. 2648 c.c.“), recepisce una proposta avanzata dalla Commissione propositiva del Consiglio nazionale del notariato in occasione del Convegno “La circolazione degli immobili: casi controversi”, Siena, 5 giugno 2025[1], prevedendo la possibilità di trascrivere l’accettazione tacita di eredità sulla base della dichiarazione ricognitiva resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale in atto pubblico o in scrittura privata autenticata, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quando l’accettazione tacita dell’eredità sia verificata ai sensi dell’art. 476 c.c. o ai sensi dell’art. 485 c.c.

Si semplifica finalmente la problematica della trascrizione dell’acquisto ereditario c.d. “a cascata”, prevedendo cioè che si possa, grazie a una dichiarazione dell’erede vivente, procedere anche a una trascrizione di accettazione tacita a favore di un soggetto già morto[2].

Esemplificando il caso è il seguente: Caia BIANCHI comproprietaria con il marito Tizio ROSSI, muore, lasciando eredi il marito Tizio (quota 1/4) e il figlio Tizietto (quota di 1/4). Successivamente muore anche Tizio, lasciando unico erede il figlio Tizietto. Oggi il figlio Tizietto vende l’immobile ereditato dai genitori e si deve procedere a formalizzare le trascrizioni di accettazione tacita delle eredità sia contro la madre deceduta per prima sia contro il padre deceduto dopo aver ereditato una quota dalla moglie.

Prima dell’entrata in vigore della norma, salvo alcune eccezioni, la trascrizione dell’accettazione tacita contro il primo defunto (Caia) a favore del secondo defunto (Tizio) non veniva accettata dalle Conservatorie dei Registri Immobiliari, escludendosi la possibilità di trascrivere a favore di un soggetto deceduto al momento della formalità pubblicitaria.

Oggi con la norma in commento si supera il problema, consentendo – attraverso una dichiarazione in atto del figlio – di procedere anche alla trascrizione a favore del defunto.

Più nel dettaglio, le fattispecie prese in considerazione dalla norma sono due, riferendosi:

  • all’art. 476 c.c. sul compimento di atti che generano accettazione tacita dell’eredità: “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”;
  • all’art. 485 c.c. sull’acquisto dello status di erede a seguito del possesso di beni ereditari oltre il termine trimestrale: “Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss. c.c.] o rinunzia [519 ss. c.c.] all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.

L’art. 41 riconosce la possibilità di procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità quando – ricorrendo una delle due fattispecie sopra menzionate –  in un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata) si riceva la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485[3].

In ottica interpretativa, si dovrebbe ritenere applicabile questa norma anche alla fattispecie del primo chiamato (non dell’erede dell’erede) che voglia far constare l’avvenuto acquisto della qualità di erede pure e semplice per il possesso ultratrimestrale senza aver formalizzato inventario ex art. 485 c.c. E’ il caso, ad esempio, del coerede acquirente che acquista la quota da altro coerede. Fino a oggi, difficilmente veniva accettata una trascrizione tacita anche a favore dell’acquirente coerede e si doveva procedere con accettazione espressa (con indicazione di tutti gli immobili facenti parte dell’asse ereditario e le conseguenti complicazioni).

La norma di semplificazione in commento dovrebbe essere utilizzabile anche in questo caso per consentire una trascrizione ai sensi dell’art. 485 c.c. con mera dichiarazione in atto da parte dell’acquirente-coerede dell’acquisto della qualità di erede per possesso ultratrimestrale.

Il sistema non può infatti ammettere una trascrizione dell’acquisto ereditario ex 485 operata su dichiarazione sostitutiva dell’erede del chiamato e non ammetterla su dichiarazione sostitutiva del medesimo chiamato erede. Sarebbe una irragionevole discriminazione non giustificabile.

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Tecnica redazionale

Si potranno utilizzare le seguenti formule in atto:

Ipotesi 476

Ai fini della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità in morte di Caia, parte venditrice signor ROSSI Tizietto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, previo richiamo da parte di me notaio/del notaio autenticante le firme alle sanzioni previste per omessa, incompleta o mendace indicazione, nella sua qualità di successore a titolo universale del sig. ROSSI Tizio, erede di BIANCHI Caia, dichiara e attesta che alla data del decesso della defunta BIANCHI Caia, il signor ROSSI Tizio, coniuge/figlio/… della defunta BIANCHI Caia, aveva compiuto atto che presupponeva necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede ai sensi e per gli effetti dell’art. 476 c.c.”;

Ipotesi 485

Ai fini della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità in morte di BIANCHI Caia, parte venditrice signor ROSSI Tizietto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, previo richiamo da parte di me notaio/del notaio autenticante le firme alle sanzioni previste per omessa, incompleta o mendace indicazione, nella sua qualità di successore a titolo universale del sig. ROSSI Tizio, erede di BIANCHI Caia, dichiara e attesta che alla data del decesso della defunta BIANCHI Caia, il signor ROSSI Tizio, coniuge/figlio/… della defunta BIANCHI Caia, era nel possesso dei beni ereditari, avendo vissuto nell’immobile, ricompreso nel compendio ereditario, e oggetto del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 485 c.c.

La clausola potrebbe essere completata, in entrambi i casi con questa previsione:

Le parti danno atto e incaricano espressamente me notaio/il notaio autenticante di procedere con il presente atto alla trascrizione dell’accettazione di eredità in morte di Caia e di Tizio, trattandosi di primo atto pubblico/autentico idoneo a tale pubblicità ai sensi dell’art. 41 della L. 2 dicembre 2025, n. 182”.

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Per quanto riguarda l’adempimento pubblicitario conseguente della trascrizione, non dovrebbe presentare particolarità. Di seguito si indica una possibile formulazione della nota di trascrizione per il caso di trascrizione a favore del coniuge Tizio e del figlio Tizietto in morte della signora Caia (di cui all’esempio utilizzato nel testo), cui dovrebbe seguire ulteriore nota di trascrizione contro Tizio e a favore di Tizietto per la quota ereditata da Tizietto con la successione successiva del padre Tizio.

Nota di trascrizione

Sezione A – Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione: ATTO NOTARILE PUBBLICO / SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Data …………… Numero di repertorio ……………

Notaio …………… Codice Fiscale ……………

Sede ……………

Dati relativi alla convenzione

Specie: ATTO PER CAUSA DI MORTE

Descrizione: 303 ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’

Voltura catastale automatica: NO

Atto mortis causa Data di morte …………… Successione testamentaria –

Rinunzia o morte di un chiamato –

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 1

Sezione B – Immobili

Unità negoziale n. 1

(…)

Sezione C – Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di A FAVORE

Cognome ROSSI Nome TIZIO

Nato il …………… a ……………

Sesso M Codice Fiscale         

Relativamente all’unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA’

Per la quota di 1/4

Soggetto n. 2 In qualità di A FAVORE

Cognome ROSSI Nome TIZIETTO

Nato il …………… a MILANO      

Sesso M Codice Fiscale ……………

Relativamente all’unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA’

Per la quota di 1/4

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO

Cognome BIANCHI Nome CAIA

Nata il …………… a ……………

Sesso F Codice Fiscale ……………

Relativamente all’unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA’

Per la quota di 1/2

Sezione D – Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

DEVOLUZIONE PER LEGGE ROSSI TIZIO (C.F.) – EREDE – CONIUGE

ROSSI TIZIETTO (C.F.) – EREDE – FIGLIO

Nel trascrivendo atto il venditore Tizietto ha dichiarato ai sensi dell’art. 41 della L. 2 dicembre 2025, n. 182, nella sua qualità di successore a titolo universale del sig. ROSSI Tizio, erede di BIANCHI Caia, che alla data del decesso della defunta BIANCHI Caia, il signor ROSSI Tizio, coniuge della defunta BIANCHI Caia,

Ipotesi 476

aveva compiuto atto che presupponeva necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede ai sensi e per gli effetti dell’art. 476 c.c.”;

Ipotesi 485

era nel possesso dei beni ereditari, avendo vissuto nell’immobile, ricompreso nel compendio ereditario, e oggetto del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 485 c.c.”