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Mutuando il modello dei contratti di rete fra imprese, l’art. 12 comma 3 della legge 22 maggio 2017 n. 81 ha esteso ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di utilizzare tale nuovo strumento aggregativo al fine dichiarato di partecipare ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati.
Il presente contributo si propone, in primo luogo, di evidenziare come il conseguimento di tali obiettivi strategici non possa essere considerato elemento costitutivo della causa, dovendo – per la genericità e l’astrattezza della relativa previsione – essere invece ricondotto nell’ambito delle finalità di politica legislativa sottese alla scelta di favorire l’adozione di strumenti di cooperazione flessibili; di guisa che la causa concreta debba piuttosto essere compendiata nel programma di rete, nel quale vengono indicati gli scopi del progetto aggregativo e le modalità di realizzazione dello stesso, e su cui dovrà appuntarsi il relativo controllo di utilità e razionalità.
Una volta affermata la generalizzata utilizzabilità del contratto di rete nell’ambito delle professioni intellettuali, protette e non protette, s’intende inoltre esplorarne la possibilità di impiego anche in ambito notarile. Gli angusti limiti del modello associativo di cui all’art. 82 l.not. impongono infatti di ricercare, in questa fase in via interpretativa ma con una prospettiva de iure condendo, forme più duttili di condivisione di determinati segmenti dell’attività professionale, sempre nel rigoroso rispetto del principio di personalità della prestazione e con la salvaguardia dei poteri di controllo dei Consigli Notarili finalizzati ad assicurare trasparenza e correttezza nel suo utilizzo.
In una cornice normativa comprensiva di una pluralità di misure, tra loro eterogenee ma funzionalmente convergenti, finalizzate alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, l’art. 12 comma 3 della legge 22 maggio 2017 n. 81 (d’ora in avanti art. 12) estende ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di utilizzare modelli di aggregazione riservati in via esclusiva, fino a tale momento, alle imprese, con il dichiarato obiettivo legislativo di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati.
Il ricorso a tali forme di aggregazione prescinde dalla forma giuridica con cui la professione viene esercitata, di talché può senz’altro affermarsi che esse siano accessibili sia da parte dei professionisti individuali che delle associazioni professionali o società fra professionisti[2], sia pure con i dovuti distinguo sul piano degli adempimenti nei pubblici registri.
Non è neanche dirimente la natura o il tipo di professione esercitata, potendo avvalersi delle stesse sia gli iscritti ad albi o ordini professionali (gli appartenenti alle cc.dd. professioni ordinistiche) che i professionisti che svolgono un’attività di lavoro autonomo non regolamentata, riconducibile alla disciplina della legge 14 gennaio 2013 n. 4[3]. Ed è anche da ammettersi il ricorso a reti fra professionisti iscritti ad albi diversi (ad esempio fra geometri, architetti e ingegneri o fra avvocati e commercialisti) e tra gli appartenenti alle cc.dd. professioni ordinistiche e professionisti che svolgono un’attività di lavoro autonomo non regolamentata (ad esempio fra archeologi e architetti).
Un’esegesi superficiale del testo normativo potrebbe condurre a circoscrivere l’ammissibilità delle forme di aggregazioni previste dal detto art. 12 a quelle finalizzate a partecipare a bandi pubblici e, quindi, a concorrere agli appalti regolati dal D.lgs. 50/2016 (codice appalti) i cui bandi di gara, effettivamente, possono prevedere l’affidamento di appalti di servizi a raggruppamenti di operatori economici, come definiti dall’art. 45 comma 2 del medesimo codice.
Ma tale impostazione restrittiva è senz’altro fuori contesto se si considera che lo stesso art. 12 prevede – con una disposizione pleonastica – il concorso all’assegnazione di incarichi e appalti privati quale finalità alternativa (rispetto alla partecipazione a bandi gara) del sodalizio fra professionisti, rendendo evidente che tutti i raggruppamenti previsti dalle lettere a), b) e c), cioè i contratti di rete, i consorzi stabili e le associazioni temporanee fra professionisti, modellati sui corrispondenti schemi aggregativi fra imprese, sono costituiti, in ultima analisi, a prescindere dalla partecipazione a forme competitive di affidamento degli incarichi, per accrescere il livello delle rispettive strutture al fine di aumentare la possibilità di ottenimento di incarichi professionali, anche da privati e a c.d. trattativa privata.
E si viene con ciò a delineare, in controluce, la causa di tali contratti aggregativi, non dissimile, al di là della colorazione della causa in concreto sulla quale sarebbe fuori luogo soffermarsi in questa sede, se non per accenno, a quella che permea i corrispondenti modelli imprenditoriali[4].
Limitando l’analisi ai contratti di rete, non va sopravvalutata, sul piano causale, la differente terminologia utilizzata dal legislatore nel definire, da un lato, i contratti di rete fra imprese, finalizzati, secondo il tenore letterale dell’art.3 comma 4 ter del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n.33/2009, al perseguimento dello “scopo di accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” e, dall’altro, i contratti di rete fra professionisti, orientati, come si è detto, secondo il citato art.12, alla “partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati”[5].
Nella prospettiva della causa in concreto, ormai recepita nelle più moderne impostazioni dottrinali[6] e giurisprudenziali[7] a superamento della tradizionale concezione della causa quale funzione economico-sociale legata al tipo contrattuale[8], il vaglio causale del contratto di rete è stato ritenuto legato a un controllo di razionalità e utilità del modello aggregativo[9] che si fonda sulla collaborazione e il coordinamento fra i soggetti che vi partecipano o, più correttamente, sull’assunzione di reciproci obblighi volti alla realizzazione del programma di rete.
Il conseguimento degli obiettivi strategici dichiarati dal legislatore non può senz’altro essere considerato elemento costitutivo della causa, dovendo – per la genericità e astrattezza della relativa previsione – essere ricondotto nell’ambito delle finalità di politica legislativa sottese alla scelta di favorire, nella prospettiva di un aumento della capacità competitiva delle imprese (e dei professionisti), l’adozione di strumenti di cooperazione flessibili in quanto modellabili dalle parti alla stregua degli specifici scopi di volta in volta posti a fondamento del programma di rete. Di guisa che solo una verifica negativa, in termini di razionalità del programma che eventualmente declinasse obiettivi non ragionevolmente perseguibili dai partecipanti ovvero descrivesse attività comuni completamente estranee a quelle in concreto poste in essere dai partecipanti, potrebbe condurre a sanzionare con la nullità il contratto di rete per assenza del requisito causale[10].
Così confinata la rilevanza degli scopi dichiarati dal legislatore, non può neanche condividersi la posizione di quanti ritengono[11] che, al più, l’accertamento dell’inidoneità del programma di rete all’incremento della competitività o a consentire l’innovazione (per le imprese), ovvero alla partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati (per i professionisti) potrebbe condurre alla risoluzione del contratto, con efficacia ex nunc, per impossibilità sopravvenuta.
In realtà, la legge non prefigura un congegno causale tipico del contratto di rete, che si atteggia pertanto a tipo negoziale polimorfico, idoneo a ricomprendere fenomeni e gradi di collaborazione interaziendale o interprofessionale assai differenti fra loro[12] nel quale, a una giustificazione casuale comune, riconducibile – come detto – all’assunzione degli obblighi reciproci di collaborazione, di apporto, di informazione (sia per le imprese che per i professionisti) e di esercizio in comune di attività d’impresa (e non solo di fasi della stessa)[13] o professionale (ove consentito dai singoli ordinamenti professionali) che si fonda proprio nel “programma comune di rete”, si accompagna una pluralità di scopi concreti che le parti sono chiamate a modellare in funzione degli interessi divisati. Quindi, una «funzione economica duale, individuale e collettiva»[14], in cui l’interesse dei singoli partecipanti e quello della rete nel suo complesso si intrecciano nella concreta causa negoziale.
La causa concreta è, pertanto, compendiata nel programma di rete, che costituisce l’essenza stessa del progetto comune, nel quale vengono indicati gli scopi del progetto aggregativo e le modalità di realizzazione dello stesso.
Così, in ambito imprenditoriale, esso può essere rivolto i) a reagire a una crisi settoriale o concorrenziale, ossia a situazioni di difficoltà che rendono la cooperazione una risposta strategica (ad es. stato di insolvenza o crisi finanziaria); ii) alla realizzazione di uno specifico progetto di ricerca e sviluppo tecnologico, al fine di condividere costi e conoscenze; iii) all’accesso a mercati internazionali mediante massa critica congiunta o, ancòra iv) alla partecipazione a gare pubbliche congiunte, che richiedono aggregazioni di imprese.
Il programma di rete tra professionisti potrà, invece, prevedere
La qualificazione di queste ultime reti professionali (quelle di cui al punto IV) quali reti “improprie” per differenziarle dalle prime, per così dire reti cc.dd. “ordinarie”[16], ha una valenza puramente classificatoria che non incide né sulla ricostruzione causale del fenomeno né sulla disciplina applicabile, che sarà comune a tutte le ipotesi considerate.
E’, pertanto, evidente che, seppure l’obiettivo mediato o indiretto di ogni contratto di rete tra professionisti corrisponda a quello strategico individuato dal legislatore a fondamento di tale nuova forma di aggregazione, e cioè quello di “consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati”, la genericità di tale espressione non deve indurre a ritenere che il programma di rete (e quindi l’ammissibilità delle rete medesima) possa essere circoscritto a quelle forme di condivisione dell’attività che siano direttamente ed esplicitamente rivolte alla partecipazione a determinati bandi o all’assunzione di un determinato incarico professionale, anche da privati.
La tecnica legislativa utilizzata dal legislatore del 2017 non è stata quella di incidere sul testo dell’art.art. 3 comma 4 ter del D.L. 5/2009, ma di prevedere un’estensione tout court della disciplina prevista per i contratti di rete tra imprese ai professionisti, comprensiva delle relative “provvidenze in materia”. Eppure, non è revocabile in dubbio che l’applicazione diretta di tale disciplina richieda un adattamento legato alle peculiarità delle attività professionali e che, pertanto, nonostante il silenzio legislativo, la detta estensione operi nei limiti della compatibilità.
In primo luogo, i contratti di rete “puri”, cioè tra soli professionisti, costituiti in forma individuale o di associazione professionale, non sono suscettibili di essere iscritti al registro delle imprese[17] per l’assenza di qualsiasi forma di pubblicità camerale. Non sarebbe, quindi, possibile né la pubblicità c.d. frammentata, prevista presso le posizioni camerali dei singoli retisti quando la rete fra imprese non sia destinata ad acquistare la soggettività giuridica né la pubblicità presso la sezione ordinaria del registro delle imprese del luogo ove è stabilita la sede della rete, quando tale adempimento sia strumentale all’acquisizione della soggettività giuridica cui eventualmente i retisti tendano.
Le reti pure sono, pertanto, reti-contratto senza soggettività giuridica sprovviste di qualsiasi forma di pubblicità, se non eventualmente la comunicazione agli ordini di appartenenza dei professionisti retisti, ove prevista dai singoli ordinamenti interni.
È possibile, quindi, che i retisti optino per una rete contratto «leggera» senza fondo patrimoniale e organo comune o una rete contratto, con rilevanza esterna, con fondo patrimoniale e organo comune, il quale, stante la necessaria assenza di soggettività, potrà agire come mandatario senza rappresentanza o con rappresentanza, a seconda delle indicazioni contenute nel contratto, dei singoli soggetti partecipanti alla rete[18].
Sembra anche opportuno segnalare che quando sia prevista la costituzione del fondo patrimoniale, pur in assenza di soggettività, troveranno applicazione le disposizioni previste per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna (ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, n. 2 del D.L. 5/2009) e, in particolare, l’art.2614 c.c., il quale pone la regola dell’indivisibilità del fondo per tutta la durata dell’aggregazione e dell’impossibilità per i creditori particolari (dei retisti) di far valere i loro diritti sul fondo medesimo e l’art. 2615 comma 2 cc., che sancisce il principio della responsabilità solidale fra i retisti e il fondo comune per le obbligazioni assunte dall’organo comune per conto dei medesimi, fermo restando che per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Diverso è il caso delle reti fra società fra professionisti (STP), iscritte sia alla sezione ordinaria del registro delle imprese, in relazione al diverso modello societario scelto dalle parti fra quelli consentiti dalla legge, che alla sezione speciale dedicata alle STP, istituita con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia dall’art. 12 comma 2, secondo periodo, del D.lgs. n. 96/2001 e disciplinata dall’art. 7 D.M. 34/2013, finalizzata a rendere pubblica la peculiarità dell’attività svolta e a permettere la vigilanza sugli aspetti professionali[19].
L’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese, oltre che a quella speciale, delle STP dovrebbe consentire l’acquisizione della soggettività giuridica della rete i cui retisti siano costituiti tutti da STP che optino, appunto, per la rete soggetto.
Eppure il MISE sembra, inspiegabilmente, escludere – almeno per le reti miste, ma il ragionamento dovrebbe valere a maggior ragione anche per le reti pure – tale possibilità nella parte in cui afferma che “ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di STP, attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della natura formalmente imprenditoriale del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto”.
Non deve sembrare un ostacolo all’acquisizione della soggettività giuridica della rete cui partecipino solo STP il rischio che con ciò venga violato il principio di tipicità delle forme di esercizio delle professioni intellettuali, ad oggi riservate a professionisti individuali, singoli o in forma associata, e alle società tra professionisti disciplinate dalla legge 183/2011 (con esclusione dell’attività notarile), in quanto le reti soggetto non potrebbero, in ogni caso, essere iscritte ad un albo professionale in assenza di un’espressa previsione di legge, limitandosi a conseguire la soggettività in relazione agli scopi previsti nel programma di rete.
Pur appartenendo le STP ai tipi societari esistenti, ordinariamente aventi ad oggetto un’attività di impresa, la tipicità funzionale delle stesse, destinate all’esercizio in via esclusiva di un’attività professionale, fa sì che esse possano costituire contratti di rete “fra professionisti” riconducibili agli obiettivi strategici di cui all’art.12 comma 3 della legge 22 maggio 2017 n. 81, potendo peraltro beneficiare – in ragione della loro struttura – del regime pubblicitario proprio delle società, anche in relazione a quel segmento di disciplina dei contratti di rete che fa discendere dall’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese l’acquisto, su base opzionale, della soggettività giuridica.
Quanto alla forma, essendo la prescrizione dell’onere della forma pubblica o autentica (o con sottoscrizione con firma digitale ex artt. 24 e 25 del D.lgs. 82/2005 ma, in quest’ultimo caso, apposta su modello standard[20] tipizzato con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello Sviluppo economico) prevista dall’art. 3 comma 4 ter n.3) D.L. 5/2009 solo in via funzionale all’iscrizione nel registro imprese, può affermarsi che le reti contratto costituite da soli professionisti (individuali o in forma di associazione professionale) non siano soggette ad un preciso onere di forma, valendo pertanto il principio generale di libertà delle forme. Non può, peraltro, escludersi che il contratto di rete fra professionisti preveda, ex art. 1352 c.c., una forma convenzionale per le successive modifiche al fine di assicurare la certezza delle variazioni, soprattutto sul piano soggettivo, in ragione dei possibili recessi, esclusioni o adesioni successive.
La mancata iscrizione al registro delle imprese comporta che, nel caso in cui la rete abbia previsto un organo comune, lo stesso agirà, in difetto di soggettività giuridica, quale mandatario con o senza rappresentanza (a seconda di quanto sia pattiziamente convenuto) dei singoli professionisti aderenti alla rete con conseguente applicabilità delle norme sulla rappresentanza (non commerciale) anche in ordine alla giustificazione dei poteri del rappresentante (art.1393 c.c.) e al regime di opponibilità nei confronti dei terzi (1396 c.c.), non potendo trovare applicazione la peculiare disciplina di cui agli artt.2206 e 2207 c.c.
Non così per le reti fra professionisti in forma di STP, le quali rientrano a pieno titolo fra quei contratti di rete soggetti all’iscrizione (anche) alla sezione ordinaria del registro imprese e, pertanto, agli oneri formali sopra descritti.
Più precisamente, ove le STP adottino il modello della rete contratto (senza soggettività), si darà luogo alla c.d. pubblicità frammentata presso le posizioni delle singole STP retiste, mentre per le reti soggetto costituite da STP – ove le si ritenga ammissibili – varrà l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese presso il luogo ove è stabilita la sede della rete.
Fatte salve le peculiarità sopra descritte, troverà applicazione anche ai contratti di rete fra professionisti la disciplina delle reti fra imprese di cui al citato art. 3, comma 4-ter, n. 2 del D.L. 5/2009.
Sul piano fiscale[21], assunto che ordinariamente i contratti di rete fra professionisti non avranno soggettività giuridica, la conclusione del contratto di rete deve essere tassata in misura fissa, ai sensi dell’art.11 della tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986[22], in quanto si tratterebbe di un’ipotesi di costituzione di un vincolo di destinazione non traslativo.
In particolare, anche quando venga prevista la costituzione di un fondo patrimoniale comune, le circolari dell’Agenzia delle Entrate richiamano l’orientamento secondo il quale la costituzione di vincoli non traslativi non è soggetta alle imposte sulle successioni e donazioni e sconta l’imposta di registro di registro in misura fissa, proprio per l’assenza di qualsiasi effetto traslativo[23].
In ordine alle operazioni compiute dall’eventuale organo comune, occorre distinguere a seconda che nel contratto l’agire di tale organo sia modellato alla stregua di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza:
In entrambi i casi ciascun professionista farà concorrere alla formazione del proprio reddito i costi sostenuti e i compensi realizzati per l’attuazione del programma di rete secondo le regole proprie del TUIR.
Ove, invece, le reti (costituite da STP) acquisiscano la soggettività giuridica, sempre che ciò sia ritenuto ammissibile, non avendo dette reti ad oggetto per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, non potrà trovare applicazione l’articolo 4, lettera a), della Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86[25], il cui ambito soggettivo di applicazione è limitato alle società di qualunque tipo ed oggetto e agli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole; di conseguenza, per i conferimenti al fondo comune troveranno applicazione le disposizioni dettate dagli altri articoli della Tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R. n. 131 del 1986. In via residuale, troverà applicazione l’articolo 9 della tariffa allegata a detto D.P.R.[26] secondo cui l’imposta di registro è dovuta nella misura del 3%“per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
E’ stato, altresì, specificato che solo le reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all’imposta sul reddito di cui all’art. 73 comma 2 del TUIR e, quindi, sono soggetti passivi d’imposta ai fini IRAP[27]. Per quanto riguarda l’IVA, le reti soggetto rientrano tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972; inoltre le medesime reti-soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all’art. 13 D.P.R. 600/1973, sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili.
Nel consentire la costituzione di reti miste, cioè tra soggetti esercenti l’attività di impresa e i professionisti, in qualunque forma venga esercitata l’attività professionale, l’art. 12 è chiaro nel prevedere che i professionisti possano partecipare alle reti di imprese, e non il contrario, dando così prevalenza al perseguimento degli obiettivi strategici “di accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” e svalutando nel contempo il profilo teleologico della partecipazione ai bandi e del concorso all’assegnazione di incarichi e appalti pubblici.
Anche in questo caso la genericità di tali obiettivi strategici è tale da rimanere sullo sfondo rispetto al programma di rete che potrà atteggiarsi nella maniera più variegata per il conseguimento degli scopi concreti che parti intendono perseguire.
Si ritiene che le reti miste possano conseguire o meno[28] la soggettività giuridica e, in relazione a tale scelta pattiziamente convenuta nel contratto di rete, iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese del luogo ove viene fissata la sede della rete ovvero dar luogo alla pubblicità c.d. frammentata sulle posizioni dei singoli esercenti attività di impresa partecipanti alla rete.
Con il detto parere prot. n. 233331/2020, il MISE ha ritenuto – con un’impostazione non condivisibile per i motivi sopra esposti per le reti cc.dd. pure – che per le reti miste “ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di STP, attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della natura formalmente imprenditoriale del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto”.
Rimane inteso che la collaborazione, sotto forma di contratto di rete, fra l’imprenditore e il professionista non deve condurre alla violazione di regole deontologiche previste dai rispettivi ordinamenti professionali, nel qual caso, ferma la validità sul piano civilistico del contratto, non potrà escludersi una responsabilità deontologica del professionista.
Non è necessario indugiare oltre qualche rapida riflessione sul carattere pubblicistico dell’attività notarile per escludere in radice la possibilità che il notaio possa esercitare la professione in forma societaria, secondo il modello organizzativo previsto dalla legge 183/2011.
L’esercizio di funzioni pubbliche (di certificazione e documentazione con efficacia probatoria privilegiata) delegate dallo Stato in base a un concorso pubblico, la sottoposizione dell’attività notarile a rigidi controlli specificamente demandati dalla legge ad organi dell’amministrazione della giustizia (gli archivi notarili), la distribuzione territoriale dei notai sull’intero territorio nazionale sulla base di criteri prefissati finalizzati a garantire la tendenziale uniformità della loro presenza (obbligatoria) per assicurare a tutti i cittadini di potersi avvalere delle prestazioni notarili, sono tutti elementi convergenti che concorrono a delineare la morfologia della figura del notaio quale professionista – pubblico ufficiale al quale è rigorosamente imposto l’esercizio dell’attività notarile in forma individuale.
Nella stessa logica personalistica la formulazione originaria dell’art.82 della legge notarile consentiva la possibilità a più notai, prima appartenenti allo stesso distretto e ora alla stessa Regione o allo stesso distretto della Corte di Appello, se tale Distretto comprende più Regioni, di costituire associazioni per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, in tutto o in parte, per quote eguali o disuguali.
Un modello organizzativo, dunque, particolarmente blando, pensato dal legislatore del 1913 a rilievo meramente interno nei confronti dei notai aderenti all’associazione al solo fine della ripartizione degli utili (o anche delle spese), senza alcuna rilevanza esterna[29].
Nella stessa direzione è orientata, con una posizione ormai consolidata, la giurisprudenza di legittimità[30], la quale ha ribadito come l’associazione fra notai non sia configurabile né come ente collettivo, né come centro di imputazione di interessi dotato di soggettività né, tantomeno, di personalità giuridica.
Pur essendo incontestata, dunque, la rilevanza tributaria[31], e ora anche contabile[32], dell’associazione fra notai ex art. 82 l.not., la ricostruzione di tale modello aggregativo non ha partecipato alla medesima evoluzione cui si è assistito, invece, per le altre associazioni professionali già riconducibili all’art. 1 della legge 1815/1939[33], dalle quali la prima si discosterebbe in termini restrittivi sul piano strutturale.
Sin dalla metà degli anni novanta è dato, infatti, per queste ultime, riscontrare la formazione di un robusto orientamento giurisprudenziale[34] volto a ricondurre le associazioni professionali, per tutti gli aspetti diversi dalla stipula del contratto d’opera professionale che continua a dover essere stipulato tra il cliente e il singolo professionista associato, agli enti del libro I e, in particolare, alle associazioni non riconosciute di cui agli artt.36 ss. c.c. in ordine, in particolare, alla capacità di essere parte di un contratto di locazione[35] ovvero alla legittimazione processuale attiva e passiva. Un ente, dunque, privo di autonomia patrimoniale perfetta e, dunque, di personalità giuridica, ma comunque configurabile quale centro autonomo di rapporti giuridici, quindi vero e proprio soggetto di diritto, ad eccezione che per l’incapacità giuridica di essere autonoma parte del contratto d’opera professionale con il cliente.
Una conclusione, questa, che sembra poter essere mantenuta ferma anche dopo la definitiva abrogazione della legge 1815/1939 ad opera dell’art. 10 comma 11 della legge 12 novembre 2011 n.183, alla luce del precedente comma 9, secondo cui “Restano salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”; normativa sufficientemente chiara nel prevedere, oltre che l’introduzione delle società fra professionisti, la salvezza dei preesistenti modelli associativi[36], quindi non solo i modelli associativi regolati da specifiche disposizioni di legge non espressamente abrogate, quali appunto l’art. 82 della legge notarile, ma anche le associazioni professionali liberamente stipulabili secondo il principio generale dell’autonomia contrattuale di cui all’art.1322 c.c. quali contratti, ormai atipici ma pur sempre legittimi, il cui modello di riferimento, per quanto non diversamente stabilito dalle parti, dovrebbe essere costituito proprio da quello delle associazioni non riconosciute di cui agli art. 36 ss c.c.
Un analogo percorso evolutivo non si riscontra, invece, per le associazioni notarili di cui all’art. 82 della legge notarile, il cui tenore letterale è rimasto sostanzialmente invariato dopo le modifiche apportate prima dall’art. 12 comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e poi dall’art.1 comma 145 lett. d) della legge 4 agosto 2017 n. 124, che si è limitata ad adeguare la portata c.d. territoriale delle associazioni notarili alla mutata facoltà di rogito del notaio, dapprima limitata al territorio del Distretto notarile di appartenenza, e ora estesa a qualsiasi Comune della Regione, ovvero del distretto della Corte d’Appello in cui si trova la sede, se tale Distretto comprende più Regioni.
In questa prospettiva non va sopravvalutata[37] l’introduzione, ad opera dell’art.1 comma 145 lett.d) della legge 4 agosto 2017 n. 124, nel testo dell’art. 82 l.not., dell’inciso “per svolgere la propria attività” prima dell’indicazione del tradizionale scopo di mettere in comune i proventi delle funzioni, costituendo a tutt’oggi un punto fermo che il contratto d’opera professionale con cliente debba comunque intercorrere con il singolo notaio, pur se associato, dal momento che la prestazione tipica ed essenziale dallo stesso erogabile, quella della stipula di atti pubblici e di scritture private autenticate, non può che essere eseguita da un unico notaio.
Anche la giurisprudenza di legittimità, pur successiva alle citate modifiche apportate all’art. 82 l.not., è rimasta ferma nel relegare a mere pattuizioni interne gli accordi sottesi a un’associazione notarile, addirittura negandole[38] legittimazione processuale passiva rispetto a un decreto ingiuntivo emesso a favore di una dipendente dello c.d. “studio notarile associato”.
Pur non essendovi alcuna preclusione normativa all’utilizzo di tale modello aggregativo di ripartizione dei proventi (o delle spese) da parte di più notai che decidano di mantenere ciascuno il proprio studio, esso è stato tradizionalmente utilizzato dalla categoria notarile per la condivisione dei proventi e delle spese del medesimo studio notarile associato ovvero del medesimo ufficio secondario ovvero dell’uno e dell’altro, come ora espressamente consentito dal riformato art. 82 della l.not., secondo cui ciascun associato può utilizzare lo studio e l’eventuale ufficio secondario di altro associato, fermo restando il limite dell’unicità dell’ufficio secondario previsto dall’art. 26.
Si distinguono, in particolare, le associazioni “minimali”[39], cioè quelle in cui ogni notaio mantiene il proprio studio e/o il proprio ufficio secondario e si mettono in comune solo i proventi (come prevedeva la prima formulazione dell’art. 82 l.not), dalle associazioni comuni per la gestione di uno o più uffici secondari, dove si mettono in comune le risorse e se ne dividono i proventi, mentre ogni notaio associato è del tutto autonomo nell’organizzazione del proprio studio nonché dalle associazioni “massimali” per la gestione in forma associata di quelle porzioni di attività condivisibili, sia che esse si svolgano nello studio associato o negli uffici secondari[40].
Si tratta ora di verificare se la duttilità dello schema negoziale del contratto di rete sia utilizzabile da più notai[41], i quali decidano di mantenere ciascuno il proprio studio e il proprio ufficio secondario per condividere taluni segmenti dell’attività notarile senza che ciò contrasti con il principio di personalità della prestazione.
A questo proposito, pare opportuno escludere da qualunque forma di condivisione quei segmenti dell’attività che compongono il nucleo, per così dire, essenziale della prestazione notarile, di carattere personalissimo, come tali non delegabili e non suscettibili di esercizio in comune: l’indagine della volontà delle parti, l’intero procedimento di stipula dell’atto pubblico, a cominciare dall’accertamento dell’identità delle parti fino alla lettura dell’atto (salvi i casi previsti dalla legge) e alla presenza fisica del notaio al momento della sottoscrizione delle parti sono parti del procedimento di formazione dell’atto pubblico che, prima ancora del codice deontologico, la stessa legge notarile richiede che siano governati in prima persona da un unico notaio, quello legato alla parte dal rapporto d’opera professionale.
Esistono, invece, ulteriori fasi dell’incarico professionale, in particolare le fasi preliminari di verifica della completezza della documentazione, di ispezione ai pubblici registri, di predisposizione di minute di atti e documenti, nonché quelle conseguenti alla stipula dell’atto, relative all’esecuzione dei cc.dd. adempimenti (repertoriazione, registrazione, trascrizione, voltura, iscrizione al registro imprese ecc.) che, pur concorrendo in maniera essenziale al raggiungimento dello scopo pratico voluto dalle parti, possono essere svolte con l’ausilio di collaboratori e dipendenti, come previsto dall’art.2232 c.c., sotto il controllo personale del notaio e ferme la direzione e la responsabilità di quest’ultimo.
Vi sono, poi, non trascurabili aspetti organizzativi comuni a tutte le professioni intellettuali che impegnano il notaio, al pari di ogni altro professionista, in maniera considerevole nella gestione dello studio e nell’osservanza degli adempimenti connessi al rapporto con i fornitori di beni e servizi necessari per l’esercizio dell’attività (hardware e software, materiale di cancelleria) e con il rispetto della normativa in materia di privacy, antiriciclaggio, tenuta della contabilità, rapporti di lavoro.
Ed è, in particolare, rispetto a queste ultime porzioni di attività professionale, diverse da quelle che si è detto comporre il nucleo essenziale della prestazione notarile, che occorre chiedersi – posto che non sembra seriamente ipotizzabile che le pubbliche funzioni esercitate dal notaio possano precludergli, sul piano civilistico, l’accesso a questa nuova forma di aggregazione – quali possano essere le utilità del contratto di rete rispetto al tradizionale modello dell’associazione notarile ex art. 82 legge notarile.
Si può, pertanto, ipotizzare la stipula di un contratto di rete fra che preveda, tra gli altri, nel programma di rete i seguenti obiettivi:
In particolare, fermo restando che il notaio o lo studio notarile associato debbano approntare una struttura propria, la condivisione, nelle forme del distacco e della codatorialità, del personale dipendente per lo svolgimento di alcune fasi dell’attività professionale si rivela particolarmente utile per adattare la propria struttura di studio ai mutevoli flussi lavorativi, rendendola maggiormente elastica, senza che la stessa sia sovradimensionata o sottodimensionata rispetto alla variabilità di detti flussi, con ciò assicurando non solo un legittimo contenimento dei costi, ma anche maggiore efficienza nell’interesse dei cittadini.
L’utilizzo del distacco di personale[42] fra imprese (ma ora, in virtù dell’art.12 comma 3 della legge 22 maggio 2017 n. 81, deve ritenersi anche tra professionisti) che abbiano sottoscritto un contratto di rete è previsto dal D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dal D.L.28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, il quale, più specificamente, all’art. 30 comma 4 ter, prevede che l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme di materia di mobilità previste dall’art.2103 c.c.
Si tratta di una deroga importante rispetto alla disciplina ordinaria: la partecipazione alla rete e l’attuazione del programma comune danno luogo a un presunzione legale di sussistenza dell’interesse del distaccante, eliminando quindi uno degli elementi più problematici nella prassi applicativa. Ne consegue che il distacco all’interno della rete è semplificato e legittimato ex lege, purché avvenga in coerenza con il programma di rete e rispetti i diritti del lavoratore.
L’ulteriore evoluzione normativa in materia di cooperazione lavorativa tra imprese (o professionisti) in rete si rinviene nell’art. 30, comma 4-ter, secondo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003, il quale riconosce espressamente la possibilità di codatorialità prevedendo che “Inoltre per le stesse imprese (ma ora anche professionisti) è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. La codatorialità rappresenta una forma innovativa di gestione congiunta del personale, in cui i professionisti (nella specie notai) aderenti alla rete risultano congiuntamente datori di lavoro nei confronti di uno stesso lavoratore.
Tali forme di condivisione del personale dovranno essere espressamente previste nel contratto di rete, il quale dovrà altresì disciplinare – nel rispetto nel rispetto delle norme di sicurezza[43] e del CCNL applicabile – le fasi dell’attività professionale cui si riferisce il distacco e/o la codatorialità e le modalità di presenza alternata nei rispettivi studi ovvero di smart-working.
Non è neanche da escludersi, come per gli altri professionisti, l’assunzione, nel contratto di rete, di reciproci obblighi di trasparenza ed efficienza verso la clientela[44] per innalzare i livelli qualitativi della prestazione professionale – in linea con il vigente codice deontologico – in modo da assicurare all’utenza che si affidi al “brand” proprio della rete uno standard omogeneo dei servizi offerti. Per l’attività notarile, può ipotizzarsi, ad esempio, un obbligo reciproco di eseguire, in tempi particolarmente brevi, gli adempimenti di registrazione, trascrizione e iscrizione al registro imprese o, ancora, un obbligo di sostituzione reciproca in caso di permesso di assenza in modo da assicurare una copertura continua al proprio studio, sempre a garanzia e nell’interesse dei cittadini.
Si tratterebbe, tra l’altro, di dar luogo, su base volontaria, all’attuazione di reciproci controlli[45] sulla correttezza dell’operato dei colleghi retisti che, nel rispetto delle prerogative dei Consigli Notarili Distrettuali, potrebbero contribuire in modo significativo ad evitare sempre più frequenti prassi professionali distorsive dei principi di deontologia professionale attraverso la previsione, ad esempio, del mancato rispetto del codice deontologico quale causa di esclusione dalla rete.
Inoltre, una puntuale disciplina dell’adesione e del recesso dei retisti consentirebbe alla rete di allargare o ridurre la compagine aggregativa in maniera elastica, senza comportare stravolgimenti, anche di carattere fiscale mediante la chiusura e a riapertura della propria partita IVA, per quei notai che intendano avvicinarsi a una modalità più moderna di esercizio della professione, avendo sempre nel contempo la possibilità di mantenere la propria autonomia organizzativa.
E’ giunto il momento di verificare se i contratti di rete fra notai, sulla cui legittimità civilistica non si ritiene possa residuare alcun dubbio, possano – anche solo per qualche aspetto – essere lesivi dei nuovi principi di deontologia notarile, approvati con delibera del Consiglio Nazionale del Notariato 4-76 del 12 settembre 2024, entrati in vigore il 1 gennaio 2025 (ad eccezione dell’art. 59, entrato in vigore il 12 settembre 2024).
Occorre prendere le mosse dalla centralità della personalità della prestazione notarile, che permea integralmente sia l’attività organizzativa dello studio del notaio che il contratto d’opera professionale con cliente, per verificare – attraverso un’analisi comparativa con le disposizioni che regolano l’unica forma espressamente prevista di aggregazione fra notai, quella dell’associazione notarile ex art. 82 l.not. – se la condivisione di parti dell’attività professionale fra notai, non formalmente associati ma aderenti a una rete, possa porsi in contrasto con tale principio fondante.
Da un’interpretazione sistematica degli artt. 6, 14, 16, 41 e 42 del codice deontologico emerge chiaramente che:
In questo quadro assiologico vanno, dunque, collocati i possibili obiettivi del programma di rete per verificarne la compatibilità con i singoli aspetti nei quali si sostanzia la personalità della prestazione.
Si ritiene che possa preliminarmente escludersi qualsiasi rilevanza di carattere deontologico all’eventuale acquisto centralizzato di beni o servizi ovvero alla costituzione di appositi uffici studi (attraverso la condivisione di personale dedicato ad approfondire questioni giuridiche, magari attraverso la redazione di pareri ad uso interno dei retisti); attività condivise che non intaccano minimamente la personalità della prestazione notarile, trattandosi aspetti organizzativi i quali non si riflettono sul rapporto del notaio con l’utente dei servizi notarili.
In ordine, invece, alla condivisione del complesso procedimento in cui si articola la stipula di un atto notarile occorre distinguere, alla luce dell’art.41 del codice deontologico, quelle attività sopra definite come personalissime, rimesse esclusivamente al notaio (l’accertamento dell’identità personale, l’indagine della volontà delle parti, la lettura dell’atto, la presenza fisica delle parti davanti al notaio per l’intera stipula fino alle sottoscrizioni, la custodia e l’utilizzo del dispositivo di firma digitale) e altre, coessenziali al raggiungimento del risultato finale ma collaterali, che non devono essere necessariamente svolte personalmente dal notaio ma sotto il controllo e la direzione personali di quest’ultimo.
Si vuole, in particolare, far riferimento al nuovo divieto di esternalizzazione degli adempimenti, ora codificato all’art. 42 del codice deontologico, che mira ad evitare la pratica del c.d. outsourcing, cioè l’affidamento a strutture estranee al notariato, quali le società di servizi, di alcune fasi particolarmente delicate post-stipula, quali la predisposizione dei files informatici che consentono la registrazione, la trascrizione e l’iscrizione al registro imprese degli atti notarili[46]. E’ evidente che se questa delicata fase sfuggisse al controllo del notaio rogante o autenticante verrebbe messa a repentaglio la personalità della prestazione notarile e minato l’intuitus personae che connota il contratto d’opera professionale con il cliente, il quale rivolgendosi al notaio non gli richiede soltanto la stipula dell’atto ma anche un suo personale controllo degli adempimenti di registrazione (con esazione dell’imposta in misura corretta) e di pubblicità (immobiliare e commerciale) in modo da assicurare la produzione degli effetti tipici di queste essenziali formalità.
Potrebbe, pertanto, in astratto ipotizzarsi che ove il notaio delocalizzi lo svolgimento degli adempimenti, attraverso la creazione di un ufficio accentrato con personale dipendente a servizio di più notai per lo svolgimento degli adempimenti, violi il divieto di esternalizzazione[47].
In realtà, appare plausibile sostenere che il divieto di esternalizzazione non miri ad evitare che il file venga predisposto in luogo fisico diverso da quello in cui in cui il notaio ha il proprio studio, ma a far sì che lo stesso sia elaborato da “diretti dipendenti o collaboratori” del notaio: il novellato art. 42, con il pronome possessivo “suoi”, riferisce letteralmente il rapporto di dipendenza o collaborazione al notaio rogante, ma non pare revocabile in dubbio che il personale incaricato possa anche essere alle dipendenze dello studio associato cui il notaio rogante appartiene, rectius alle dipendenze in solido dei notai che lo compongono ove si segua il ragionamento della Cassazione sull’inconfigurabilità dello studio associato come centro autonomo di imputazione di interessi.
E’ ciò per la semplice ragione che la predisposizione del file informatico in cui si sostanzia l’adempimento post-stipula non è affidata a strutture estranee al notariato in quanto l’ufficio accentrato, anche ove dislocato in luoghi fisici diversi da quelli ove ha studio il notaio rogante, fa capo a un’associazione notarile, con proprio personale dipendente che predispone il file inserendolo direttamente nel fascicolo informatico pronto per essere visionato, controllato, modificato e firmato dal medesimo notaio rogante.
Non si vuole, dunque, e in questo sembra consistere la ratio del divieto, che venga affidato a soggetti estranei al notariato (in senso lato), come possono essere le cc.dd. società di servizi, quali soggetti terzi, non legati al notaio, o ai notai associati, da un rapporto di dipendenza o diretta collaborazione, un segmento particolarmente qualificante l’attività notarile, che concorre in maniera fondamentale ad assicurare l’attitudine dell’atto notarile a conseguire lo scopo tipico e il risultato pratico voluto dalle parti.
Ove il ragionamento fin qui svolto mostrasse una propria coerenza, allora dovrebbe naturalmente conseguirne che non è il modello aggregativo prescelto a costituire il vero discrimen in ordine al rispetto del divieto di esternalizzazione: quale che sia la forma di condivisione dei dipendenti e dei collaboratori, purché direttamente controllabili dal notaio rogante, e ovunque sia il luogo fisico ove viene elaborato l’adempimento, essa dovrebbe essere idonea a garantire l’intraneità della fase esecutiva dell’atto notarile e il rispetto dei principi deontologici.
Del resto, lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato ha già espresso parere favorevole a che “più notai costituiscano anche un’organizzazione strutturalmente più evoluta, qual è un’organizzazione societaria per lo svolgimento degli adempimenti conseguenti agli atti, purché ne siano soci esclusivamente notai, essendo comunque solo al notaio imputabile la responsabilità dei controlli e degli adempimenti degli atti stipulati come fase ineliminabile dell’attività notarile, fase che qualifica la stessa attività; ed infatti anche i dipendenti di organizzazioni del genere devono operare sotto la responsabilità, il controllo e in posizione gerarchica rispetto al notaio stesso”[48].
Un contratto di rete fra professionisti (solo notai), ora previsto dal ridetto art. 12, e la versatilità delle forme di condivisione dei dipendenti consentite dalla legislazione del lavoro, quale esemplificativamente il distacco e la codatorialità, potrebbero dunque costituire efficaci e leciti strumenti di contenimento dei costi, un modo di ovviare al problema, sempre più avvertito, di reperire personale qualificato e, al contempo, preludere a forme più strutturate di associazionismo notarile che muovano da consolidate premesse di condivisione di alcune fasi dell’attività lavorativa.
L’accento va, dunque, posto sul controllo personale del notaio, che deve essere tale in quanto imprescindibile, indipendentemente dal luogo fisico il cui materialmente il file viene elaborato. Del resto, anche ove il dipendente del singolo notaio lavorasse in smart – working (il che può avvenire anche sistematicamente)[49], si verificherebbe la non auspicata delocalizzazione in cui, solo apparentemente, si sostanzia la ratio del divieto di esternalizzazione degli adempimenti.
Lo stesso può dirsi per l’uso dell’intelligenza artificiale, il cui impiego è ora ammesso, dall’art. 13 della recente legge 23 settembre 2025 n. 132, solo per “le attività strumentali e di supporto” all’attività notarile, comunque sotto il controllo personale del notaio. Quindi, non può escludersi che, nel breve-medio periodo, i files contenenti gli adempimenti post-stipula verranno direttamente elaborati da sistemi di intelligenza artificiale, che dovranno essere controllati e firmati personalmente dal notaio rogante; il che conferma, ove ve ne fosse bisogno, che l’asse della personalità della prestazione notarile deve necessariamente spostarsi dal luogo in cui vengono predisposti gli adempimenti al modo in cui il notaio ne controlla la correttezza e ne assume la paternità mediante la sottoscrizione con firma digitale.
Esiste, inoltre, un indubbio problema di riservatezza dei dati personali delle parti, rilevante anche sul piano deontologico, come messo in luce dal medesimo art.42, in quanto l’affidamento a strutture estranee al notariato degli adempimenti potrebbe comportarne una loro rielaborazione per fini diversi da quelli per i quali le parti li hanno messi a disposizione del notaio attraverso il contratto d’opera professionale.
L’accesso ai dati e il loro trattamento deve servire, infatti, ad alimentare in maniera corretta le banche dati che vengono costantemente implementate attraverso l’attività notarile ed è essenziale assicurarne la qualità e l’integrità: proprio per tale motivo i dati inseriti in tale banche dati pubbliche devono essere gestiti da soggetti privi di interessi economici diretti, che operino nell’esercizio di funzioni pubbliche e alla stregua di canoni di correttezza e legalità.
Anche sotto tale profilo, la condivisione del personale attraverso il modello aggregativo in esame può considerarsi modalità idonea ad assicurare la necessaria riservatezza dei dati personali purché vengano adottate le necessarie misure previste dalla normativa in materia di privacy. In particolare, ove i dati vengano trattati in maniera condivisa dai notai aderenti alla rete o loro dipendenti e collaboratori, è necessario che ciò risulti in maniera chiara nell’informativa da fornire al cliente ai sensi degli artt. 12 e 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche) e che vi sia un espresso consenso in tal senso.
Sarà, poi, necessario, che il notaio, in qualità di titolare del trattamento, oltre all’osservanza degli obblighi di protezione fisica degli archivi cartacei e informatici, dei sistemi di autenticazione e cifratura e delle procedure di backup e conservazione sicura dei documenti, proceda all’adeguata formazione del personale e nomini, ai sensi dell’art. 28 GDPR, responsabili del trattamento i medesimi dipendenti o collaboratori condivisi.
Naturalmente l’utilizzabilità del contratto di rete fra notai, quale modalità alternativa e più duttile – rispetto all’associazione notarile ex art. 82 l.not. – per la condivisione di talune fasi dell’attività lavorativa, non può e non deve costituire strumento di elusione dei principi deontologici. La convergenza funzionale di tali modelli aggregativi impone, quindi, di affermare che l’apparato normativo di rango secondario contenuto negli artt. 14 ss. del codice deontologico, finalizzato ad evitare che l’associazione notarile diventi surrettiziamente un modo di aggirare i principi cardine su cui si fonda l’attività notarile, possa trovare applicazione analogica anche ai contratti di rete, a ciò non ostando un asserito principio di tassatività degli illeciti disciplinari.
E’ ormai chiarito, infatti, che in materia disciplinare notarile (come in altri ambiti, ad esempio nell’impiego pubblico o privato) non vige un principio di tassatività rigorosa degli illeciti punibili[50] in quanto, a fronte di fattispecie estremamente puntuali sia nella legge che nel codice deontologico, quest’ultimo prevede una serie di norme “a condotta libera”, prima fra tutte l’art. 147 l.not., che consentono agli organi istituzionali a cui è demandato il controllo (Consigli Notarili e Coredi) di adeguare la rilevanza disciplinare dei comportamenti dei notai ai mutamenti della realtà fattuale e giuridica, il che non sarebbe evidentemente possibile in presenza di una rigida classificazione tassonomica degli illeciti disciplinari.
Dovrebbe conseguirne, in primo luogo, l’obbligo di trasmissione dei contratti di rete e loro modifiche, comprensivi di eventuali allegati e regolamenti interni, ai Consigli Notarili Distrettuali di appartenenza dei notai retisti, in applicazione dell’art.14 ultimo comma del codice deontologico costituente nient’altro che una declinazione del potere di tali organi di acquisire atti e documenti presso i notai di cui all’art. 25 del medesimo codice, al fine di consentire un corretto esercizio dei compiti di vigilanza.
Inoltre, dovrebbero ritenersi vietati sia la stipula di contratti di rete tra notai in esercizio e notai sospesi o cessati che qualsiasi rapporto di fatturazione fra i notai retisti per attività che esulino dai servizi propri della rete e/o che mascheri, in qualsiasi modo, il procacciamento di affari.
Molto più delicata, sul piano dei risvolti deontologici, è la questione relativa all’ammissibilità di reti miste (notaio-imprese) o reti interprofessionali (notaio-altri professionisti).
Tali contratti di rete, pur non illegittimi sul piano civilistico, risultano potenzialmente lesivi di uno dei principi cardine della deontologia notarile, quello del divieto di servirsi dell’opera di procacciatori d’affari per l’assunzione dell’incarico professionale, che trova nell’art. 147 lett.c) l.not.e nell’art. 37 lett.a), e) e f) del codice deontologico, per quel che qui interessa, i propri sicuri referenti normativi. Non può, infatti, escludersi – pur dovendo tale circostanza costituire oggetto di prova da parte dell’organo promotore dell’iniziativa disciplinare – che i retisti fungano da veri e procacciatori d’affari per il notaio e che gli eventuali rapporti di fatturazione fra i retisti e il notaio mascherino illeciti compensi per l’attività di procacciamento.
Ovviamente, non si rinvengono limiti di questo tipo per eventuali contratti di rete interprofessionali, cui partecipino anche notai, qualora il programma di rete abbia ad oggetto lo svolgimento in comune di un’attività di tutela della categorie professionali di rispettiva appartenenza mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per aumentare il benessere e la qualità delle condizioni lavorative, l’instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione nei settori di riferimento delle professioni interessate, il monitoraggio delle iniziative politiche nei settori di interesse e la formulazione di proposte di legge.