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Qualificazione fiscale di trust estero

  • 13/06/2025

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

autonomi ed enti non commerciali

Risposta n. 145/2025

 

OGGETTO: Articolo 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – qualificazione

fiscale di trust estero, disciplinato da legge inglese e domiciliato

fiscalmente a Malta.

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, persona fisica residente in Italia, è il disponente di un trust (di seguito

il ''Trust'') istituito con atto del gg/mm/aaaa e disciplinato dalla legge inglese.

L'Istante intende conferire nel Trust la propria partecipazione non qualificata in

una società italiana (di seguito, la ''Società Alfa'').

Scopo del Trust è la segregazione di parte del patrimonio dell'Istante affinché

sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti

futuri dell'Istante (di seguito, i ''Beneficiari'').

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Il Trust è irrevocabile e ha una durata pari a 125 anni o pari al minor termine

nell'ipotesi in cui vengano meno tutti i Beneficiari indicati nell'atto istitutivo.

L'atto istitutivo qualifica l'Istante come ''excluded person'', ovvero come un

soggetto che non potrà in alcun modo beneficiare del patrimonio detenuto in Trust.

Il trustee del Trust è una società con sede a Malta, che è autorizzata a fornire

servizi fiduciari in forza di licenza concessale dall'Autorità di vigilanza del settore

finanziario di Malta (Malta Financial Services Authority) e soggetta alla sorveglianza

di tale Autorità.

L'Investment Adviser del Trust è una società svizzera (di seguito ''Investment

Adviser''), che, in quanto tale, ha il potere di gestire gli investimenti del Trust, nei limiti

stabiliti dal Trustee. L'Investment Adviser è una società di consulenza finanziaria che

svolge attività di consulenza e gestione finanziaria in forza di autorizzazione concessale

dalla Autorità di sorveglianza del settore finanziario della Svizzera (''FINMA'') e che

opera sotto la sorveglianza di tale Autorità.

L'Istante, con documentazione integrativa, ha precisato che «Ad oggi non esiste

ancora un mandato tra il Trust e (...) [ndr. l'Investment Adviser] in considerazione del

fatto che, ad eccezione del fondo iniziale di €..., nessun bene è stato ad oggi conferito

nel Trust e, quindi, i servizi (...) [ndr. dell'Investment Adviser] non sono al momento

necessari».

Il guardiano del Trust (di seguito, il ''Protector'') è un avvocato italiano, che come

specificato con documentazione integrativa «è [...] privo di legami di parentela con

l'Istante (e, quindi, anche privo di legami di parentela con i beneficiari del trust) che ha

accettato di svolgere il ruolo di protector nel contesto della propria attività professionale

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e, quindi nel rispetto sia delle clausole dell'atto istitutivo del trust sia degli obblighi

deontologici professionali.».

Tanto premesso, l'Istante chiede se il Trust si può qualificare un soggetto passivo

d'imposta autonomo e non interposto rispetto all'Istante, ai sensi dell'articolo 37, comma

3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che il Trust debba essere considerato come un autonomo soggetto

d'imposta, non interposto nei propri confronti per i motivi che seguono.

L'Istante, in quanto disponente del Trust, è una ''excluded person'', pertanto non

potrà beneficiare del patrimonio detenuto in Trust, né ricevere alcun tipo di distribuzioni

di reddito o capitale da parte del Trustee.

L'atto di trust attribuisce al Trustee il potere di amministrare i beni in trust in

piena discrezionalità senza che l'Istante goda di alcun potere in grado di influire su tale

discrezionalità. In particolare, il Trustee ha pieni poteri discrezionali in merito all'an e al

quantum delle distribuzioni di reddito e/o di capitale a favore dei Beneficiari e ha pieni

poteri discrezionali in merito alla gestione del patrimonio del Trust.

L'Investment Adviser avrà un ruolo di consulente in merito ad investimenti

del patrimonio del Trust e potrà anche essere delegato alla gestione finanziaria del

patrimonio, nei limiti contrattuali fissati dal mandato che sarà conferito dal Trustee e

sempre ai sensi delle clausole dell'atto istitutivo. Inoltre, il Trustee conserva il potere

discrezionale di revocare l'incarico conferito all'Investment Adviser e, eventualmente,

nominare un diverso investment adviser.

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Solo due dei poteri del Trustee possono essere esercitati subordinatamente al

consenso del Protector:

il potere di rimuovere persone dalla classe dei Beneficiari o di prevedere

che determinate persone siano impossibilitate a beneficiare dei beni in Trust in futuro;

il potere di modificare la legge regolatrice del Trust e la giurisdizione

competente in relazione all'amministrazione del Trust;

Il Protector, inoltre, ha il potere di rimuovere il Trustee, così come i poteri di

nominare nuovi trustee o trustee aggiuntivi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'istituto del trust ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della

Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364

e in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un

soggetto definito ''disponente'' (o settlor), con un negozio unilaterale, cui generalmente

seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito ''trustee'',

beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente

con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità

individuate dal disponente medesimo.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in

virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto

al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali

beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

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L'articolo 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di trust, ne

individua le caratteristiche essenziali, ovvero:

«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del

patrimonio del trustee;

  1. b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto

del trustee;

  1. c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto,

di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari

impostegli dalla legge».

Con riferimento alla disciplina fiscale del trust, l'Amministrazione finanziaria ha

fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E che si aggiungono

ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27

dicembre 2010, n. 61/E, cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti.

In particolare, nella citata circolare n. 61/E del 2010, si evidenzia che non possono

essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti

e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso,

ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni

vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

Inoltre, di essenziale importanza è l'effettivo potere del trustee di amministrare e

disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente.

Se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al

disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del trust ma anche da elementi di

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mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest'ultimo, il trust deve

considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti.

Nella medesima circolare, richiamando la precedente circolare 10 ottobre 2009, n.

43/E sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra

le quali, è stata individuata «ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del

trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche

modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei

beneficiari».

Nel caso di specie, l'Istante è disponente del Trust, disciplinato dalla legge inglese

e stabilito ai fini fiscali a Malta.

Scopo del Trust è la segregazione di parte del patrimonio dell'Istante affinché

sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti

dell'Istante che dovessero nascere in futuro.

L'Istante, ai sensi della clausola 2 dell'atto istitutivo è individuato tra le persone

escluse, di conseguenza, secondo le previsioni della clausola 18 del medesimo atto in

nessuna circostanza potrà beneficiare del patrimonio detenuto in Trust.

Il Trust è irrevocabile e ha una durata pari a 125 anni o pari al minor termine

nell'ipotesi in cui vengano meno tutti i Beneficiari indicati nell'atto istitutivo.

I Beneficiari del Trust sono la moglie dell'Istante, la figlia e altri discendenti futuri

dell'Istante.

Il Trustee è una società maltese autorizzata a fornire servizi fiduciari in forza

di licenza concessale dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario di Malta (Malta

Financial Services Authority) e soggetta alla sorveglianza di tale Autorità.

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L'atto istitutivo attribuisce al Trustee il potere di disporre del patrimonio del Trust

ed, in particolare, il potere di accumulare il reddito prodotto dal Trust per investirlo e di

distribuire il reddito non investito ai Beneficiari.

Ai sensi della clausola 11 dell'atto istitutivo del Trust, nell'esercizio delle proprie

funzioni e in aggiunta a tutti i poteri di gestione e amministrazione conferiti dalla legge

inglese, il Trustee ha tutti i poteri propri del titolare, quali, a titolo esemplificativo,

il potere di acquisire per investimento o per qualsiasi altro scopo qualsiasi proprietà,

ovunque ritenga opportuno; il potere di lasciare in tutto o in parte il fondo nella sua

condizione attuale per un periodo indefinito, senza dover diversificare gli investimenti; il

potere di concedere in leasing o alienare i beni senza il consenso dei Beneficiari; il potere

di transigere su questioni riguardanti il fondo o parte di esso, senza che sia necessario il

consenso dei Beneficiari; il potere di prendere a prestito somme di denaro; il potere di

dare in prestito i beni detenuti in Trust.

Con documentazione integrativa l'Istante ha chiarito il significato della clausola

di cui al punto 11.14 dell'atto istitutivo che prevede il potere del Trustee di delegare le

proprie funzioni ad altri soggetti specificando che essa «ha lo scopo di garantire che, da

un punto di vista pratico, il Trust possa essere amministrato efficacemente» citando, a

titolo esemplificativo, il caso in cui «nella gestione del Trust il trustee potrebbe avere

la necessità di compiere atti di gestione che ne richiedano la presenza fisica al di fuori

del territorio maltese» e quello in cui si renda necessario «l'esercizio di funzioni che

richiedono competenze di cui il trustee non è in possesso».

Al riguardo, l'Istante precisa anche che «l'esercizio del potere di delega a favore

di un soggetto terzo non esclude che il trustee possa essere ritenuto responsabile per

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gli atti compiuti dal delegato. Infatti, la legge inglese che governa i doveri del trustee

(il Trustee Act 2000) prevede che il trustee abbia l'obbligo di esercitare con diligenza

il proprio potere di delega e che tale obbligo comporti, in particolare, un dovere

per il trustee di selezionare un delegato dotato delle appropriate competenze per lo

svolgimento dei poteri delegati; il dovere di negoziare con diligenza nell'interesse del

trust i termini che il delegato deve rispettare nello svolgimento dei doveri delegati;

l'obbligo di supervisionare come il delegato eserciti i poteri delegati e l'obbligo di

intervenire dando ordini vincolanti al delegato e revocandogli il mandato ove opportuno.

L'esercizio negligente di tali doveri determina una responsabilità in capo al trustee per

gli atti compiuti dal delegato».

Con riferimento all'attività gestoria svolta dalla data di istituzione del Trust

l'Istante precisa che «Successivamente all'accettazione dell'incarico di trustee, il trustee

ha adempiuto ai propri obblighi di notifica all'amministrazione finanziaria maltese

tramite la presentazione del modulo Form Trust 01 con il quale, oltre a comunicare i

dati identificativi del Trust e riportare il proprio incarico come trustee, ha esercitato

l'opzione affinché il Trust sia trattato come se fosse una società fiscalmente residente a

Malta e, quindi, soggetto all'imposta sui redditi societari su base mondiale».

Secondo l'atto istitutivo il potere gestorio del Trustee è subordinato al consenso

preventivo del Protector con riferimento al potere di rimozione di persone dalla classe

dei beneficiari o di previsione che determinate persone siano impossibilitate a beneficiare

dei beni in Trust in futuro e al potere di modificare la legge regolatrice del Trust ed il

foro competente.

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Il potere di rimuovere il Trustee, così come i poteri di nominare nuovi trustee o

trustee aggiuntivi, sono attribuiti al Protector.

Il potere di rimuovere il Protector è attribuito, esclusivamente, al Trustee che può

esercitare tale potere solo nel caso di incapacità sopravvenuta del Protector.

Con riferimento al potere del Trustee di delegare ad un consulente per gli

investimenti la gestione degli investimenti del fondo fiduciario, l'Istante evidenzia che

l'Investment Adviser, in quanto tale, ha il potere di gestire gli investimenti del Trust, nei

limiti stabiliti dal Trustee stesso.

L'Istante afferma che «Il Trustee, il Protector e l'Investment Adviser sono tutti

soggetti che esercitano i propri poteri ai sensi e nei limiti delle clausole dell'atto istitutivo

del Trust nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale indipendentemente

rispetto all'Istante. In particolare, l'Istante non detiene alcuna partecipazione, né diretta

né indiretta, nel Trustee e non ricopre la carica di amministratore di tale società né altri

incarichi societari.».

Inoltre, l'Istante precisa che «non detiene alcuna partecipazione né diretta né

indiretta in (...) [ndr. Investment Adviser] e non ricopre la carica di amministratore di

tale società né altri incarichi societari».

Con riferimento al Protector, l'Istante ha dichiarato che «è un avvocato privo di

legami di parentela con l'Istante (e, quindi, anche privo di legami di parentela con i

beneficiari del trust) che ha accettato di svolgere il ruolo di protector nel contesto della

propria attività professionale e, quindi nel rispetto sia delle clausole dell'atto istitutivo

del trust sia degli obblighi deontologici professionali. Il protector non svolge incarichi

professionali né a favore dell'Istante né a favore di alcuno dei beneficiari.»

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Ciò posto, tenuto conto delle previsioni dell'atto istitutivo e delle informazioni

fornite dall'Istante, nel presupposto di veridicità e correttezza degli stessi, in base alla

prassi sopra citata, si ritiene che il Trust possa essere considerato un autonomo soggetto

di imposta ai fini fiscali italiani.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così

come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta

attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria

volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di

eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati nell'istanza, possa

condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.